Il Tribunale di Roma del giugno 2023, peraltro in senso conforme alla Giurisprudenza maggioritaria, conferma che all’amministratore di società di capitali spetta il compenso – quale diritto soggettivo – per l’attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.) anche in difetto di statuizione statutaria sul punto.
In tal caso ovvero ove l’assemblea si rifiuti o ometta di procedere alla relativa liquidazione e/o lo determini in misura assolutamente inadeguata, il compenso deve essere determinato giudizialmente, su domanda dell’amministratore, anche in via equitativa.
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