DEBITO PREVIDENZIALE (INPS)_TERMINE DI PRESCRIZIONE

Autore: Avv. Stefano Voltolini

15 Giu, 2023

Nel solco di quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 23397/2016), anche il Tribunale di Padova con la sentenza n. 295/2021 del 3.6.2021, in accoglimento dell’ opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. ha ribadito – in conformità ad altri arresti di svariate corti di merito – che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva (fondato su cartella di pagamento di debiti previdenziali) produce, sotto il profilo sostanziale, la c.d. irretrattabilità del credito, ma non produce alcun effetto sul termine prescrizionale quinquennale.

La cd. “conversione” del termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. si produce solo a seguito e per effetto dell’intervento di una sentenza.

Privo di virus.www.avg.com
error: Content is protected !!