Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
Per effetto di un tanto le società a responsabilità limitata (al pari di S.p.A. e Start up innovative) potranno reperire risorse finanziarie, in via alternativa rispetto al canale bancario, anche sul mercato dei capitali utilizzando le piattaforme di crowdfunding per offrire al pubblico le proprie quote.
Affidati a Consob e Banca d’Italia le competenze per definire le norme tecniche di operatività dello strumento e di attuazione del regolamento 2020/1503; in particolare la Banca d’Italia sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo (albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), mentre alla Consob compiti di verifica all’osservanza di obblighi informativi e di corretta applicazione delle procedure.
In deroga a quanto previsto dall’art. 2468, primo comma, c.c. le quote di partecipazione di srl potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento Ue 2020/1503, che saranno tenute ad oneri di comunicazione e informativa sulle condizioni dell’offerta (descrizione tecnica dell’operazione).
Semplificata la sottoscrizione, l’ acquisto e l’alienazione di strumenti finanziari emessi da srl (quote rappresentative del loro capitale); in particolare:
- non necessaria forma scritta;
- acquisto effettuato per mezzo di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;
- l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.
Il sottoscrittore dell’offerta al pubblico conferirà mandato all’intermediario incaricato perché proceda all’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori rilasciando – a semplice richiesta – apposita certificazione dell’operazione e della riferibilità delle quote all’aderente; l’eventuale cessione a terzi avverrà mediante annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario); sarà facoltà del sottoscrittore richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta della quota.
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