La Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 01 Marzo 2022, n. 6772) ha ribadito come il concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. sia integrato anche laddove l’azienda o il ramo di azienda sia già stata oggetto di contratto di affitto al momento della domanda di concordato e l’azienda venga gestita da terzi (c.d. continuità indiretta); un tanto in forza del fatto che il contratto d’affitto – tanto per il caso affitto ponte, quanto per il caso di affitto puro – è contratto funzionale alla conservazione dei valori aziendali, ivi compreso l’avviamento ed è, sostanzialmente, negozio giuridico astrattamente idoneo ad evitare la polverizzazione degli assets (anche intangibili) che sarebbero compromessi dalla chiusura, anche temporanea, dell’impresa.
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