Il concordato fallimentare può essere omologato, nonostante non vi sia una norma specifica sul punto, anche per il caso di mancata adesione alla proposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria se i) sia determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla norma e se ii) la proposta di soddisfazione del credito fiscale sia preferibile rispetto all’alternativa liquidatoria; tuttavia è possibile, a mente della sentenza del 25 novembre 2021 del Tribunale di La Spezia (che segue identica pronuncia del Tribunale di Teramo del 19 aprile 2021), utilizzare in via analogica l’art. 180 n. 4 ter L.F., nonché il D.L. n. 125/2020, nonché dal DL. 118/2021 convertito nella L. n. 159/2020, quando l’adesione dell’Amministrazione sia determinante si fini delle maggioranze necessarie e sia preferibile all’alternativa liquidatoria (c.d. cram down), sussistendo, senz’altro, la medesima ratio prescirtta dall’art. 12 delle preleggi.
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