PROCEDURA LIQUIDAZIONE DEI BENI E ATTI DI FRODE

Autore: Avv. Stefano Voltolini

21 Giu, 2021

Un recente arresto del Tribunale di Sondrio, (dott. Posio, decreto 28 maggio 2021), conferma la Giurisprudenza di merito recente (Tribunale di Lecco 16 gennaio 2021) secondo cui l’art. 14 decies comma 2 L.3/12, come riformato nel dicembre 2020, consentirebbe di ritenere implicitamente abrogato il requisito di ammissibilità dell’assenza di atti di frode ai creditori infraquinquennale, avendo la novella introdotto la facoltà del liquidatore di agire nell’interesse della Procedura per la tutela da tutti gli atti di frode ai creditori.

Detto orientamento di merito pare tutt’altro che granitico, tenuto conto di sentenza in senso difforme (Tribunale di Ravenna, decreto del 29 aprile 2021, dott. Farolfi).

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