In Giurisprudenza si sono formati due orientamenti circa la funzione dell’avviso di cessione in blocco dei crediti e, in particolare se il medesimo abbia mera efficacia di sostituzione della notifica o se integri anche prova della cessione del credito.
Il Tribunale di Avezzano, nel provvedimento in epigrafe, assume come maggiormente convincente l’ orientamento secondo cui l’avviso di cessione dei crediti in blocco ha mera funzione sostitutiva della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) con il fine precipuo di paralizzare effetti liberatori con pagamenti a soggetti diversi e, quindi, per il caso in cui il ceduto adempia alla prestazione, nonostante la sopravvenuta cessione, a mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre ha, di per sé, funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.