Con la sentenza n. 19597/20 le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono il principio di subordinazione degli interessi moratori alla disciplina volta contrastare l’usura, affermando come le parti debbano rispettare il limite usurario in sede di pattuizione degli interessi.
Per il caso di superamento del tasso soglia e di declaratoria di usurarietà del tasso applicato e di nullità di cui all’art. 1815 c.c., 2 comma, resterebbero però dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il debitore che deduce l’interesse usuraio, a mente della citata sentenza, è gravato dall’onere di dedurre e provare il tipo contrattuale, la specifica clausola oggetto di impugnativa, il tasso di mora applicato, la sua qualità (eventuale) di consumatore, la misura del TEGM applicato, con evidente aggravamento del suo onere della prova.