In un recente caso il Tribunale di Verona, sezione Fallimentare, Pres. Dott.ssa Monica Attanasio e relatore il dott. Pier Paolo Ianni, è stato chiamato a decidere in ordine all’ammissibilità di un ricorso per esdebitazione del Fallito, depositato ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 e ss. L.F., per l’ipotesi che precedentemente il medesimo soggetto avesse avanzato proposta do concordato fallimentare, omologato ed eseguito in toto.
Con provvedimento di data 6 marzo 2020 il Tribunale di Verona ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, considerato che, in caso di esecuzione del concordato fallimentare, l’esdebitazione è effetto automatico previsto dall’art. 135 L.F..
La pronuncia pare in continuità rispetto ai principi sanciti anche dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24214, del 18/11/2011, che ribadisce come “il meccanismo esdebitatorio, pur essendo certamente eccezionale, non è del tutto nuovo nel nostro ordinamento trovando espressa applicazione nelle procedure concorsuali dei concordati preventivo (L. Fall. art.184) e fallimentare (L. Fall. Art.135) ed avendo nei fatti concreta attuazione nel fallimento, nel caso di imprenditore collettivo”.