La Suprema Corte con sentenza n. 1193/20 ribadisce che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) è elemento essenziale del contratto e che il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto medesimo, integrando limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a determinare l’entità della prestazione creditizia, per consentire favorire la circolazione dei beni immobili ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.