Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, D.L. 8.04.2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità, i procedimenti incardinati al fine della dichiarazione di fallimento e depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020,sono improcedibili ex lege.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, D.L. 8.04.2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità, i procedimenti incardinati al fine della dichiarazione di fallimento e depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020,sono improcedibili ex lege.