Nello scenario emergenziale che ci occupa, perché la ripresa sia efficace, si rende imprescindibile riconsiderare assetti, procedure interne, processi di lavoro, sistema di deleghe, organigramma e struttura dell’azienda.
Mai come ora pare necessario dotarsi di un assetto organizzativo capace di valorizzare tutte le risorse (economiche e non, di business, finanziarie, di posizionamento sul mercato di riferimento, know-how, etc.) tanto per contribuire a gestire la ripresa, quanto per contribuire a risolvere eventuali stati di crisi.
In quest’ottica, l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 (cd Modello Organizzativo 231) o la revisione/rivalutazione di quello esistente, equivale a operare un processo di attenta analisi degli “anticorpi” maturati dall’esperienza passata per renderli un motivo di forza per il futuro, anche in termini di concorrenzialità sul mercato rispetto a realtà che svolgono la medesima attività imprenditoriale.
A quasi 20 anni dalla sua introduzione, il Modello Organizzativo (con contestuale istituzione di un Organismo di Vigilanza), se ben strutturato e ben comunicato, oltre ad essere un validissimo sistema di organizzazione aziendale – quale opportunità di ottimizzazione e formalizzazione di procedure aziendali nell’ottica di una nuova e migliore governance societaria – rappresenta uno strumento in grado di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che a vario titolo operano in nome e per conto della società (dipendenti, collaboratori, apicali, fornitori, terzi consulenti, etc.); inoltre, permette all’Ente di trovare tutela per escludere, o almeno ridurre, la responsabilità dell’azienda nell’illecito commesso dal dipendente, anche al fine di evitare le eventuali sanzioni interdittive e/o pecuniarie.
permette si escludere o ridurre la responsabilità dell’azienda
L’adozione e/o la rivalutazione dello strumento risulta opportuna tanto alla luce dell’interpretazione della normativa emergenziale introdotta, quanto, più in generale, per effetto del rischio che gli effetti del virus si ripercuotano sulle imprese senza che le stesse abbiano protocolli e misure idonee a prevenire il contagio, specie con riferimento alla politica prevenzionistica dell’impresa. Un tanto, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.3.2020, l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro costituisce infortunio, in relazione a quanto prevede il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08).
Il rischio di contagio pare comportare un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e impone l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione anche degli illeciti di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/2011, perché la responsabilità della Società potrebbe conseguire alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con possibili responsabilità penali (omicidio colposo, lesioni, ecc..) per avere proseguito l’attività risparmiando i costi richiesti dalle trasformazioni necessarie a evitare il contagio.
Si deve evidenziare come i comportamenti legati all’emergenza COVID- 19 possano divenire occasione per la commissione di altri reati presupposto tra quelli previsti dalla normativa connessa al D.Lgs. 231/2001, facendo sorgere così ancora una volta in capo all’Ente una responsabilità sostanzialmente penale. Si indicano, a mero titolo esemplificativo, reati informatici – trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001), reati legati al c.d. smart working, oltre che reati in materia di industria e commercio (art. 25-bis 1 D.Lgs. 231/2001) connessi alla produzione e/o commercializzazione di categorie di beni con determinate caratteristiche o certificazioni (ad es. dispositivi di protezione individuale).
Tenuto conto di quanto sopra, l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 impone alle imprese italiane la rinnovata necessità di verificare l’adeguatezza dei propri presidi in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001. Nel caso poi in cui l’impresa non si sia ancora dotata di un sistema ex D.Lgs. 231/2001, risulta più che raccomandabile, almeno in questa fase, provvedere all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alla nomina di un Organo di Vigilanza, poiché una struttura societaria munita di disposizioni organizzative, protocolli di controllo e codici comportamentali consente di evitare, o quantomeno di ridurre, il rischio di commissione dei reati presupposto, oltre che di migliorare la protezione dei dipendenti anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative.
In definitiva, si tratta di uno strumento non obbligatorio ma di indubbia utilità e fortemente consigliato, specie in fasi caratterizzate da grandi incertezze anche normative.