La L. 12 luglio 2024, n. 101 ha limitato la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli “a terra” in aree agricole, ad alcune tipologie di aree c.d. idonee.
IMPIANTI AMMESSI:
siti dove sono già installati impianti della stessa fonte;
cave già oggetto di ripristino ambientale nelle discariche, ecc..); impianti di società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; aree di sedimi aeroportuali; siti entro 300 metri dalle autostrade; aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e in aree agricole entro i 500 metri da impianto o stabilimento. |
ESCLUSIONI ESPRESSE:
- Agli impianti per i quali al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.
- agli impianti fotovoltaici funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e agli impianti che attuano misure di investimento del PNRR e del PNC.;
- agli impianti agrivoltaici c.d. “avanzati”.
Il provvedimento determina in sei anni la durata minima dei contratti di concessione del diritto di superficie.
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