AGRIFOTOVOLTAICO

Autore: Avv. Stefano Voltolini

18 Lug, 2024

La L. 12 luglio 2024, n. 101 ha limitato la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli “a terra” in aree agricole, ad alcune tipologie di aree c.d. idonee.

IMPIANTI AMMESSI:

siti dove sono già installati impianti della stessa fonte;

cave già oggetto di ripristino ambientale nelle discariche, ecc..);

impianti di società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

aree di sedimi aeroportuali;

siti entro 300 metri dalle autostrade;

aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e in aree agricole entro i 500 metri da impianto o stabilimento.

ESCLUSIONI ESPRESSE:

  1. Agli impianti per i quali al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.
  2. agli impianti fotovoltaici funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e agli impianti che attuano misure di investimento del PNRR e del PNC.;
  3. agli impianti agrivoltaici c.d. “avanzati”.

Il provvedimento determina in sei anni la durata minima dei contratti di concessione del diritto di superficie.

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