Adeguati assetti organizzaztivi_ violazione_ grave irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c._ Trib Catanzaro dd . 6 febbraio 2024

Autore: Avv. Stefano Voltolini

26 Mar, 2024

Il Tribunale di Catanzaro Sez. Imprese, attivato da un socio di società agricola con ricorso ex art. 2409 c.c., con proprio decreto del 6 febbraio 2024, al pari di altre corti di merito (tra le altre Tribunale di Cagliari 2/3/22), ha confermato che “gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”.

Il citato Tribunale, nel nominare il professionista chiamato ad eseguire l’ispezione amministrativa, ha ritenuto di dar conto di comela violazione dell’ obblio di predisporre adeguati assetti sia più grave quando la società non si trovi in stato di crisi, tenuto conto del fatto che c proprio in tal caso vi sono le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative, adeguate alle dimensioni e caratteristiche dell’azienda.

La predisposizione di adeguati assetti deve essere preventivamente attuata specie con riferimento ad in un’impresa sana.

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