Con provvedimento del 4 novembre 2022 il Tribunale di Trento ammette alla procedura di concordato minore un debitore per il quale la procedura di ristrutturazione sarebbe preclusa, sotto il profilo soggettivo, ai sensi del I comma dell’art.74 CCII; in particolare ammette detto debitore ai sensi del II comma del medesimo articolo, pur in assenza di qualsivoglia attività imprenditoriale o professionale da continuare, risultando dal Piano la previsione di apporto di risorse esterne .
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