Secondo la Cassazione ( n. 12994/19) la postergazione di cui dall’art. 2467 c.c., opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, e integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
La società è tenuta a rifiutare il rimborso del finanziamento quando la società si trovi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria.
E’ compito dell’Organo amministrativo ogni valutazione, previa adozione di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
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