La Suprema Corte con ordinanza n. 13511/21 del 18 maggio 2021 conferma che: “In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di avere effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore)”
Quindi per le fattispecie riguardanti le cose fungibili, in assenza di un titolo comprovante il trasferimento della proprietà, è ammessa l’azione ex art. 103 L.F. solo soltanto quando vi sia un fatto idoneo a determinare l’individuazione dei benirivendicabilie ad impedirne la confusione con il patrimonio del fallito.
Un tanto a valere anche per il denaro per la cui specifica individuazione non è sufficiente che il bonifico sia individuato nei suoi estremi o che lo stesso avvenga con una valuta estera, tenuto conto che il denaro entra a far parte della titolarità giuridica del fallito a far data dall’accredito; il creditore di denaro (ad esempio per errato bonifico) dovrà necessariamente esperire domanda di ammissione al passivo e non quella di rivendicazione.
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