CRISI DI IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE – SINTESI D.L. n. 118/2021 24 agosto 2021

Autore: Avv. Stefano Voltolini

6 Set, 2021

Con il DL 24 agosto 2021 n.118 il legislatore ha nuovamente rinviato l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa al 16 marzo 2022.

Fermo restando il rinvio della novella a detta data e salvo quanto già in vigore, il Legislatore ha ritenuto di anticiparne alcuni ulteriori effetti e posticiparne altri.

Entrano in vigore immediatamente la modifica degli artt. 180 e 180-bis L.F. (cram down fiscale e previdenziale); l’ampliamento a tutte le categorie di creditori degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 182-septies L.F. (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa); l’introduzione dell’art. 182-octies (convenzione di moratoria); l’introduzione dell’art. 182-novies L.F. (accordi di ristrutturazione agevolati); dell’art. 182-decies L.F (estensione dell’efficacia degli accordi di ristrutturazione ai soci illimitata[1]mente responsabili).

Troverà applicazione, ma dal 15 novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, mentre le procedure di allerta e di composizione della crisi entreranno in vigore al 31 dicembre 2023.

A)

Previsione dell’entrata in vigore anticipata del c.d. cram down fiscale e/o previdenziale (art. 48 del CCII), a mente del quale viene attribuito al Tribunale il potere di procedere all’omologa del concordato preventivo e/o di accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione (non in mancanza di voto) dell’Amministrazione finanziaria e/o degli Enti previdenziali, entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento, purché l’adesione di detto Ente sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte per l’approvazione della Procedura adottata ed a condizione che la proposta di soddisfazione dei crediti fiscali o previdenziali sia ritenuta, anche sulla base delle risultanze di relazione c.d. appesantita del professionista indipendente, più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione dell’impresa.

B)

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 ha modificato l’art. 182 septies L.F., modificando la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma per il solo caso della prosecuzione dell’attività aziendale (anche indiretta), mediante l’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti che appartengano ad una medesima categoria, purché vi aderiscano almeno il 75% dei creditori della categoria, con superamento della problematica del pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dalla scadenza del credito o dall’omologa dell’accordo.

C)

La convenzione di moratoria è strumento per la regolazione provvisoria della crisi aziendale, disciplinato dagll’art. 182 septies L.F., che riguarda la possibilità per l’impresa di porre in essere una convenzione con più banche e/o intermediari finanziari, volta ad ottenere una moratoria temporanea dei crediti, con efficacia estesa anche alle banche e intermediari non aderenti, sussistendo le condizioni e le maggioranze ivi indicate.

La convenzione di moratoria, pertanto, è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi ed ha ad oggetto la dilazione della scadenza dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative.

D)

Gli Accordi di ristrutturazione agevolati e l’estensione degli accordi ai soci illimitatamente responsabili sono istituti che entrano in vigore fin da subilo l’art. 182 novies L.F e l’art. 182 decies L.F Con le relative previsioni in ordine alle minori percentuali di adesione necessarie (per il caso di rinuncia alla moratoria di cui all’art. 182 bis L.F. E per il caso di mancata proposizione del concordato con riserva.

E)

La composizione negoziale della crisi di impresa è istituto di carattere stragiudiziale, volto, secondo le intenzioni del legislatore, a permettere il risanamento aziendale prima che la crisi diventi irreversibile, mediante l’introduzione di uno strumento con cui l’imprenditore – in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario – di chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente avente la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore e gli steakholders aziendali, al fine di individuare le migliori soluzioni alla crisi.

Il DL ha previsto alcune misure premiali di carattere tributario al fine di agevolare la procedura; a titolo esemplificativo (i) l’applicazione del tasso legale per la determinazione degli interessi maturati sui debiti tributari; (ii) la riduzione al minimo delle sanzioni; (iii) la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza in caso di esito positivo della composizione negoziata ( a condizione che non intervenga successivo fallimento); (iv) la possibilità di aver accesso un piano di rateazione (max 72 rate) per alcuni debiti tributari non ancora iscritti a ruolo; v) altre agevolazioni (deducibilità perdite su crediti, ecc…).

L’esperto, all’esito dell’incarico, predispone una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore una possibile soluzione della crisi: (i) conclusione di contratti con uno o più creditori finalizzati alla ristrutturazione del debito (con possibile rateizzo del debito fiscale fino a 72 rate); (ii) conclusione con i creditori di un accordo, sottoscritto anche dall’esperto, che produce gli effetti di un Piano di risanamento pur in assenza di attestazione debito (con possibile rateizzo del debito fiscale fino a 72 rate); iii) conclusione di accordi di moratoria con uno o più creditori o, ancora, predisporre (iv) domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall.; (v) Piano di risanamento ex art. 67 L. Fall.; (vi) una delle altre procedure previste nella Legge Fallimentare; (vii) in caso di esito negativo delle trattative con i creditori, domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

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