La tassazione dl del decreto di omologa nel caso di Concordato Fallimentare con l’intervento di un terzo assuntore del medesimo deve essere effettuata in misura proporzionale ex art. 8, lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86 in ragione degli effetti immediatamente traslativa del provvedimento con il quale il terzo assuntore acquista la massa fallimentare.
In funzione di un tanto si applicheràl’imposta di registro in proporzione al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e non utilizzando quale base imponibile il valore di accollo dei debiti collegato a detta cessione di beni (Cass. Civ. . sez. V Tributaria n.11925/21).