Il Tribunale di Teramo del 14 aprile 2021, facendo ricorso all’interpretazione estensiva della normativa dell’art. 3/D.L. 125/20 (normativa che anticipa le disposizioni del Codice della Crisi e dell’Insolvenza sul punto), conferma che possa omologarsi una proposta di concordato fallimentare tanto in caso di voto contrario da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli Enti Previdenziali quanto, in caso di omessa manifestazione del voto.
Detto orientamento estensivo ( tra gli altri Tribunale di La Spezia 14 gennaio 2021), non certo granitico nella Giurisprudenza di merito e che trova applicazione nelle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione pendenti e non omologate alla data di conversione del predetto D.L. 125/20 (applicabile anche in sede di procedure da sovraindebitamento), ritiene ammissibile il cram down fiscale e previdenziale non solo in caso di silenzio, ma anche per il caso di diniego espresso dai creditori pubblici qualificati, ove vi sia decisività del voto dell’Ente e convenienza della proposta ( contra Tribunale di Bari 18 gennaio 2021).
Stante la ratio della citata novella e la natura non eccezionale dell’intervento legislativo, il predetto Tribunale di Teramo ha ritenuto che le disposizioni sul cram down, dettate in materia di concordato preventivo, trovino applicazione, in ossequio all’eadem ratio, anche nel concordato fallimentare.
In assenza di una norma che disciplini espressamente siffatto meccanismo il Tribunale di Teramo ricorre dichiaratamente ad un procedimento analogico rilevando come coesistano anche nel concordato fallimentare medesime finalità di evitare irragionevoli tempistiche di pronuncia sulle proposte di transazione e/o di impedire il rigetto di proposte favorevoli e migliorative per il Fisco.
VOLTOLINI E ASSOCIATI
38122 Trento
Via Romagnosi, 26
Tel: 0461 231656 – Fax: 0461 222706
Email stefano.voltolini@studiovoltolini.it