LOCAZIONE _ RINEGOZIAZIONE_ COVID_RICORSO D’URGENZA

Autore: Avv. Stefano Voltolini

1 Apr, 2021

Il Tribunale di Biella con ordinanza del 17 marzo 2021 ha escluso la tutela cautelare urgente, anticipatoria della richiesta di rideterminazione del contratto di locazione per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia.

Nel caso di specie il rigetto è stato fondato tanto su ragioni processuali, quanto su ragioni di merito.

Sotto il primo profilo il Giudicante ha ritenuto non sufficientemente provato il c.d. fumus per carenze probatorie circa il calo del fatturato e le cause connesse al medesimo.

Sotto il profilo di merito (che più conta in termini generali), la decisione muove dalla constatazione secondo cui deve escludersi che il contratto possa essere modificato, ove non esistano espresse previsioni normative in tal senso ovvero specifiche pattuizioni di rinegoziazione tra le parti.

Secondo il Tribunale di Biella, il primo comma dell’art. 1372 c.c. che recita: “Il contratto ha forza di legge tra le parti” pare escludere del tutto la possibilità di un intervento riequilibratore delle obbligazioni oggetto di contratto da parte del Giudice, anche nel caso di un’emergenza pandemica quale quella del Covid.

Nell’ordinanza il tribunale esclude tanto l’applicazione del criterio della c.d. buona fede integrativa degli accordi intercorsi tra le parti in assenza di una specifica clausola pattizia pre – normata dalle parti, quanto il richiamo all’art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata) invocato dal ricorrente, risultando come la diffusione del Covid sia circostanza estrinseca rispetto al bene locato e che la crisi da questo determinata non costituisce vizio, neppure mediato, del bene oggetto di locazione.

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