CASSSAZIONE CIVILE SEZ. VI ORD. 21 GENNAIO 2021 N. 1070
Secondo la Cassazione, peraltro in continuità con altri precedenti, il termine annuale prescritto dall’art. 143 L.F. fissato per la presentazione della relativa domanda è termine perentorio e previsto a pena di decadenza.
Un tanto deriva dalla necessità di certezza dei dei rapporti giuridici (stante l’effetto liberatorio che ne consegue nei confronti dei creditori), nonché per necessità di effettività del successivo procedimento, tenuto conto che i suoi Organi (curatore e comitato dei creditori), devono esprimere parere secondo quanto prescritto dall’articolo 142 L.F. e sui "comportamenti collaborativi" del debitore.
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