Interessante provvedimento di merito (Tribunale di Trani del 5 marzo 2021) che, interessato in tema di revocatoria fallimentare, sancisce come l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall., operi anche con riferimento a provvigioni corrisposte, nel periodo sospetto, dal fallito ad un agente di commercio che procuri in modo continuativo la conclusione di contratti per conto del proponente.
Siffatto comportamento svolto con carattere di continuità e di relazione stabile con l’impresa, corrisponderebbe all’esigenza di consentire la continuità dell’impresa in crisi.
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