Dal 1° dicembre 2020 può essere richiesta l’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (European Account Preservation Order) al fine di provvedere al recupero transfrontaliero dei crediti; il D. Lgs. 26 ottobre 2020 n. 152 (unitamente al Regolamento UE n. 655/2014 del 15 maggio 2014) hanno individuato una procedura valida a livello europeo, con lo scopo di agevolare la l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito, mediante il prelievo o trasferimento delle somme detenute dal debitore in un conto o deposito bancario (di cui sia titolare il debitore o un terzo per conto del debitore) acceso in un altro Stato Membro.
Il creditore può ottenere, in un caso transnazionale, un’ordinanza per il sequestro di crediti pecuniari ante causam o in base ad un titolo (decisione giudiziaria, transazione giudiziale, atto pubblico) o anche in assenza di titolo (con maggiori difficoltà probatorie e con costituzione di garanzia), senza che il debitore venga informato della procedura (inaudita altera parte)
Il creditore deve dare indicazione di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento (le generalità del creditore e del debitore; il numero del conto corrente ovvero le coordinate bancarie, come l’IBAN o il BIC, che permettano di identificare la banca, o il nome e l’indirizzo della banca presso cui si trova il conto; in alternativa, i motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato Membro) e dichiarare se ha richiesto o ottenuto provvedimenti equivalenti presso altre autorità.
Se titolato, il creditore che non abbia conoscenza di detti dati può presentare richiesta di informazioni sui dati bancari.
La promessa è quella di una decisione in tempi rapidi (cinque giorni lavorativi in assenza di richieste di integrazione probatoria) è l’ordinanza ha valore esecutivo negli Stati Membri.
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