Nella citata sentenza il Tribunale di Napoli ribadisce che i creditori sociali non sono legittimati ad esperire azioni sul patrimonio sociale, né proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, ma è loro consentito, ex art. 2495 c.c., agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto da questi ricevuto.
E’ consentito ai creditori sociali agire (azione di carattere extracontrattuale) nei confronti del liquidatore che abbia espletato il proprio incarico in maniera negligente, anche per il caso in cui non abbia preventivamente proceduto alla riscossione dei credit e/o alla valorizzazione delle rimanenze (nel caso di specie le risorse sociali venivano utilizzati per fini propri e venivano espunte dal bilancio sociale).
Vi è responsabilità del liquidatore qualora emerga che questi non abbia agito in modo da assicurare il pagamento di tutti i creditori sociali noti nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c..
E’ onere del Liquidatore provare che il pagamento integrale dei debiti sociali non abbia violato il diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto agli altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.